Il fotovoltaico in area vincolata richiede una valutazione concreta dell’impatto paesaggistico, delle soluzioni di mitigazione e della fattibilità tecnica delle alternative. La mera visibilità dei pannelli o il richiamo generico al vincolo paesaggistico non bastano a motivare un diniego. Con due sentenze pubblicate nel mese di maggio, il TAR Sicilia e il Consiglio di Stato hanno annullato provvedimenti sfavorevoli legati a impianti fotovoltaici e agrivoltaici. I giudici hanno chiesto alle amministrazioni di rinnovare l’istruttoria, valutando il rapporto tra tutela del paesaggio, transizione energetica, proporzionalità delle prescrizioni e misure progettuali alternative. Le decisioni, pur riguardando casi diversi, un impianto agrivoltaico in Sicilia e pannelli fotovoltaici su un edificio in Lombardia, precisano i limiti dei dinieghi fondati sul vincolo paesaggistico.
Fotovoltaico e vincolo paesaggistico, cosa dicono le sentenze
Le due pronunce chiariscono che la tutela paesaggistica resta centrale, ma richiede una motivazione puntuale quando entra in contatto con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) esaminato dal TAR Sicilia, il giudice ha rilevato carenze istruttorie nella valutazione degli impatti cumulativi, nella verifica dei vincoli e nell’esame delle caratteristiche dell’impianto agrivoltaico. Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, il parere contrario alla collocazione dei pannelli sul tetto è stato ritenuto irragionevole perché fondato soprattutto sulla percepibilità visiva, senza adeguata valutazione delle mitigazioni proposte e della praticabilità tecnica di soluzioni alternative.
Il caso dell’impianto agrivoltaico
La sentenza n. 1369/2026 del TAR Sicilia riguarda nello specifico un progetto agrivoltaico da 20 MW. Il ricorso contestava il decreto di VIA del MASE, nella parte in cui recepiva come vincolanti alcune prescrizioni paesaggistiche, con esclusione di porzioni rilevanti dell’area di progetto. Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l’amministrazione aveva valutato l’impatto cumulativo prendendo a riferimento un altro progetto senza verificarne la concreta realizzabilità in tempi certi. Ha inoltre evidenziato carenze sull’effettiva esistenza del vincolo paesaggistico riferito a un presunto corso d’acqua e sulla mancata considerazione delle caratteristiche dell’agrivoltaico evoluto. Secondo i giudici, l’impianto non poteva essere valutato come un fotovoltaico tradizionale a terra. Moduli elevati, distanziamento tra i filari, continuità agricola, pascolo e rinaturalizzazione erano elementi da considerare nell’istruttoria. Il TAR ha quindi disposto un nuovo esame del progetto, chiedendo all’amministrazione di riesaminare il progetto, di valutare vincoli effettivi, impatti cumulativi, misure mitigative e bilanciamento con l’interesse pubblico alla transizione energetica. Prescrizioni che eliminano intere aree del progetto richiedono una motivazione fondata su impatti effettivi e su alternative esaminate in modo concreto.
Dissenso costruttivo e proporzionalità
L’amministrazione che esprime una valutazione negativa deve indicare le modifiche progettuali idonee a superare le criticità rilevate. Il diniego o le prescrizioni espulsive devono essere preceduti dalla verifica di misure meno restrittive: rimodulazioni localizzative, accorgimenti cromatici, integrazione in falda, mitigazioni paesaggistiche o adattamenti progettuali.
Il principio di proporzionalità impone inoltre di valutare il sacrificio imposto al proponente rispetto al beneficio paesaggistico perseguito. I provvedimenti confermano quindi l’obbligo di motivare il diniego in modo specifico, valutando l’impatto effettivo dell’opera, la qualità dell’inserimento paesaggistico, la praticabilità delle alternative e il rapporto con gli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili, e non di basarsi su valutazioni astratte o non aggiornate alle caratteristiche tecniche del progetto. Nel rapporto tra fotovoltaico e vincolo paesaggistico, il diniego resta possibile, purché fondato su un’istruttoria concreta e su una motivazione proporzionata, che indichi soluzioni tecniche praticabili.

